- E' costituita una associazione denominata "ACC - Associazione Commercialisti Cattolici (d'ora in poi definita solo come "ACC").
- L'associazione è apartitica ed apolitica.
- L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
- L'ACC ha rilevanza nazionale e può strutturarsi con delegazioni territoriali.
- Tutte Je delegazioni territoriali non sono dotate di autonomia patrimoniale e finanziaria e organizzativa, e si impegnano a rispettare i regolamenti ed il codice etico e a svolgere la propria attività in accordo e secondo le direttive del Comitato direttivo Nazionale da cui gerarchicamente dipendono.
- La sede della associazione nazionale è in Milano. L’indirizzo viene stabilito con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
- La durata dell’ACC NAZIONALE è a tempo illimitato, e potrà essere sciolta solo con delibera di una Assemblea straordinaria.
- L’Associazione ha Io scopo di contribuire all'attuazione dei principi dell'etica cristiana nell’esperienza professionale.
In particolare l'Associazione intende:
- la formazione cristiana dei suoi iscritti e Io sviluppo di una alta moralità professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica;
- la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa;
- lo studio e l’attuazione di iniziative volte ad assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i commercialisti, le altre categorie professionali ed economiche, ponendo la persona al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e sviluppando la sussidiarietà;
- la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle Imprese, nelle organizzazioni, nel contesto sociale;
- promuovere un’adeguata specifica preparazione spirituale, deontologica, culturale e professionale dei commercialisti;
- favorire l'affermarsi della concezione che vede l’economia non fine a se stessa ma come strumento regolato e finalizzato alla crescita della umanità nella sua accezione più ampia;
- impegnarsi per la tutela e la promozione della persona umana nel concreto dell'esperienza; ottenere, anche nell'opinione pubblica, una maggiore consapevolezza della funzione del diritto e della economia etica nella società nazionale ed internazionale;
- richiamare l'attenzione dei commercialisti sui problemi emergenti dall'evoluzione della società, perché possano trovare soluzioni rispondenti al bene comune;
- dialogare con le altre categorie professionali e con gli imprenditori per la valorizzazione dell’impresa come volano di crescita sociale;
- formulare proposte normative per la valorizzazione delle persone in coerenza con la dottrina sociale della Chiesa.
L'Associazione può svolgere qualsiasi attività e compiere qualsiasi atto strumentale, purché coerenti con il raggiungimento dello scopo sociale.
In particolare l'Associazione si propone di raggiungere gli scopi prefissati anche mediante:
- conferenze filosofiche e scientifiche accompagnate da discussioni, con pubblicazione di atti e di relazioni su riviste a carattere scientifico e organi di informazione;
- corsi di etica professionale con docenti di livello ed estrazione universitaria o di altre istituzioni statali, o istituti di ricerca, oppure specialisti che operano nel settore industriale o libero professionale;
- contatti ed incontri con Enti e Strutture parallele nazionali o estere;
- diffusione presso i Soci, i Colleghi e gli Enti comunque interessati alle attività dell’Associazione anche attraverso social ed altri veicoli di comunicazione;
- relazioni periodiche dei Soci su studi ed esperienze realizzate;
- visite a strutture che operano nei settori di interesse dell’Associazione;
- formazione di gruppi di lavoro per procedere a studi ed esperienze pratiche su temi di attualità e di comune interesse;
- viaggi in Italia e all’estero.
Articolo 6 - Associati
L'Associazione si compone di:
- Soci Ordinari,
- Soci junior,
- Soci Straordinari,
- Soci Onorari,
- Soci Fondatori
- Soci Sostenitori,
- Possono far parte dell'Associazione, in qualità di SOCIO ORDINARIO, gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (anche nell’elenco speciale);
- Possono partecipare alla associazione in qualità di Soci Junior gli iscritti all’elenco dei tirocinanti e gli iscritti all’ordine dei commercialisti con meno di 30 anni di età compiuti al 31 dicembre dell’anno di iscrizione. I tirocinanti acquisiscono automaticamente la qualifica di soci ordinari con l’iscrizione all’ordine;
- chiunque abbia acquisito la qualità di Socio Ordinario e dopo averla conservata per almeno due anni consecutivi, cessi la propria attività professionale non per raggiunti limiti di età o per invalidità e resti inattivo o assuma altra attività non direttamente e continuamente legata ai settori di interesse deII'Associa2ione, può continuare a far parte della medesima in qualità di SOCIO STRAORDINARIO per tre anni sociali oltre a quello in corso al momento della cessazione della sua attività. Il Socio Straordinario che entro il termine suddetto riprenda l’attività professionale, riacquista la qualità di Socio Ordinario che aveva precedentemente. Se entro il termine suddetto tale condizione non si sarà verificata, il Socio Straordinario dovrà ripresentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, al fine di riottenere la qualifica di Socio Straordinario per altri tre anni rinnovabili;
- possono essere nominati SOCI ONORARI coloro che nel proprio contesto hanno supportato l’Associazione che svolgono o abbiano svolto attività preminenti nei campi di competenza dell'Associazione in Italia o all'Estero;
- soci Fondatori, coloro che sottoscrivono lo statuto oppure ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla costituzione, i Soci Ordinari, entrambi con diritto di voto in assemblea e Soci Sostenitori senza diritto di voto.
- soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell'associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente, alle attività dell'Associazione.
- Tutte le cariche sono conferite per un mandato della durata di 10 anni e possono essere prorogate su deliberazione dell’assemblea.
- Alle cariche del consiglio direttivo dell’ACC sono eleggibili tutti gli associati iscritti regolarmente all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili anche nell’elenco dei tirocinanti ed in regola con il pagamento delle quote associative.
- Tutte le cariche ricoperte dai soci nell’ACC sono a titolo gratuito, salvo diversa delibera dell’assemblea.
- E’ dovuto il rimborso spese effettivamente sostenute dai componenti degli organi elettivi dietro presentazione della relativa documentazione.
- In tutti i casi in cui componenti, originariamente eletti in qualsiasi organismo, non possano portare a termine il mandato loro conferito, essi vengono sostituiti per cooptazione con delibera assunta dalla maggioranza dei componenti restanti e scadono insieme a questi ultimi.
- L'organismo decade anche se per effetto di più dimissioni o decadenza viene a mancare la maggioranza dei componenti eletti.
- Tutte le riunioni del consiglio direttivo dell’ACC debbono essere verbalizzati a cura di colui che funge da segretario della riunione.
- Nel verbale possono essere trascritte, su richiesta dell’interessato, specifiche ed analitiche dichiarazioni dettate a verbale o risultanti da documento scritto consegnato in sede di riunione a colui che la presiede.
- Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.
- Le riunioni potranno essere con la partecipazione dei componenti in audio o attraverso idonei strumenti di comunicazione.
- Il patrimonio associativo è formato:
- dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengono all'ACC;
- dagli avanzi di gestione annui di bilancio, che sono destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
- dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;
- ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.
- è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
- I soci dell’ACC dovranno annualmente entro il mese di Marzo versare la quota associativa deliberata dal consiglio.
- I SOCI che non siano in regola con il versamento delle quote di contribuzione all'ACC non hanno diritto di voto in sede di assemblea.
- Alle esigenze di bilancio ed alla attuazione di programmi particolari possono soccorrere contributi straordinari, comunque e da chiunque erogabili pure a titolo di liberalità, sponsorizzazioni, premi e simili, o di diritti derivanti dalla pubblicazione di atti e studi, o da incarichi per ricerche di interesse professionale e di categoria.
- La quota o contribuzione associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Articolo 11 - Esercizi contabili
- Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- Il consiglio direttivo deve depositare il rendiconto economico e finanziario, corredato della relativa documentazione accompagnatoria, presso la sede entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell'assemblea che lo deve approvare.
Articolo 12 - Scioglimento e liquidazione
- L'assemblea dell’associazione delibera Io scioglimento e la messa in liquidazione dell’ACC nonché la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
- L'eventuale residuo patrimoniale dovrà essere devoluto e destinato ad altre associazioni od enti aventi scopi identici o analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità.
Articolo 13 - Organi nazionali
- Sono organi nazionali dell'ACC:
- l'assemblea dei soci ;
- il consiglio direttivo (art.16);
- la giunta esecutiva (art.17)
- il presidente (art. 18);
- il o i vicepresidenti (art. 19);
- il segretario (art. 20);
- il tesoriere (art. 21);
- il collegio dei probiviri (art. 22);
- il collegio dei revisori (art. 23).
Articolo 14 - Assemblea
- L’assemblea dei soci, è il massimo organo deliberante dell'ACC; ne fanno parte i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Junior.
- Non è prevista la delega e la partecipazione deve essere solo di persona.
- L'assemblea, a cura del presidente dell’ACC, è convocata almeno una volta all'anno.
- Può essere altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo Io ritenga opportuno o entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata da almeno un 2/3 dei consiglieri.
- L'assemblea è convocata a mezzo, posta elettronica o lettera raccomandata inviata ai soci o mediante pubblicazione sul sito di ACC. E’ possibile tenere le riunioni dell’assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- Sono a carico del socio la comunicazione di variazione dei propri dati a mezzo PEC, in caso contrario sono da considerarsi validi ai fini di legge quelli indicati in sede di iscrizione,
- In caso di successiva variazione, essa dovrà essere tempestivamente comunicata al consiglio entro trenta giorni dalla data della delibera di nomina.
- L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
- determina l’indirizzo generale dell'ACC esprimendo pareri, formulando proposte e mozioni, votando e deliberando sulle questioni riguardanti l’attività stessa;
- elegge ogni 10 anni il Presidente e 5 componenti del consiglio direttivo dell'ACC;
- nomina i componenti del collegio dei probiviri ed i componenti del collegio dei revisori (se presenti);
- formula le proposte di modifica dello statuto dell’ACC;
- approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal consiglio direttivo;
- approva entro il 30 giugno, sentita la relazione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori (se presenti), il rendiconto dell’esercizio precedente ed il preventivo di spesa dell’esercizio corrente.
- L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
- In seconda convocazione, che può avvenire, almeno dopo 24 ore dalla prima convoca2ione, qualunque sia il numero dei soci
- Ogni socio ha diritto di esprimere il proprio voto.
- L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; per le modifiche statutarie e Io scioglimento dell’ACC, le deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.
- L’assemblea elettiva assegna le cariche statutarie secondo l’ordine risultante dalle votazioni, in caso di parità risulterà eletto l'iscritto di maggiore iscrizione all’albo.
- L'assemblea è presieduta dal presidente dell’ACC o, in caso di assenza o di suo impedimento, dal vice presidente.
- In caso di assenza anche di quest’ultimo, l'assemblea è presieduta da un associato nominato dalla stessa assemblea.
- L'assemblea nomina anche un segretario per la trascri2ione del verbale e se lo ritiene opportuno due o più scrutatori.
- Il consiglio direttivo è l'organo operativo e di attuazione dei deliberati dell'assemblea dei delegati delle strutture associate.
- E’ composto di almeno 6 membri fra cui: il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.
- In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvederà cooptando un altro associato.
- Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni sei mesi e deve essere convocato entro trenta giorni dalla richiesta, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei consiglieri in carica.
- Nel caso che il presidente non provveda alla convocazione nei termini su indicati, vi deve provvedere il vice presidente o, in caso d'inerzia di quest'ultimo, il consigliere più anziano.
- La convocazione con l’indicazione dell'ordine del giorno deve essere inviata ad opera del presidente per posta elettronica, per raccomandata agli aventi diritto a partecipare alla riunione almeno una 2 giorni prima della data fissata per la riunione stessa. In caso di unanimità di presenze il Consiglio risulta valido anche in assenza di convocazione formale.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce sotto la presidenza del presidente o, in caso di suo impedimento, del vicepresidente; esso è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti in carica. E’ possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità sarà determinante il voto espresso da colui che presiede la riunione, in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
- Il consiglio direttivo:
- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- nomina il o i vicepresidenti, il segretario, e il tesoriere;
- dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione;
- delega ai singoli componenti o, se ritenuto utile, a singoli iscritti all'ACC determinate funzioni o specifici incarichi anche di rappresentanza;
- formula indirizzi e predispone eventuali bozze di regolamenti riguardanti le operatività delle struttura;
- redige la relazione sull'attività dell'ACC e, una volta approvato il rendiconto contabile annuale, la relazione accompagnatoria da presentarsi all'assemblea nazionale;
- delibera sugli atti riguardanti la gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale;
- modifica Io statuto dell’ACC;
- delibera la variazione della sede sociale;
- delibera la nascita di delegazioni territoriali e la nomina dei referenti;
- delibera entro il 30 novembre dell’anno precedente I’ entità della quota associativa;
- delibera sulle eventuali irregolarità, inadempienze e comportamenti in contrasto con le norme e Io spirito statutario posti in essere dalle strutture locali. Il procedimento istruttorio viene aperto dal consiglio direttivo con contestazione degli addebiti da notificarsi con pec o lettera raccomandata.
Il consiglio direttivo decade quando si dimette la maggioranza dei suoi componenti, tuttavia i componenti residui possono continuare ad assumere decisioni di tipo ordinario fino a quando non verrà ricostituito l’organismo.
Il Consiglio Direttivo decade con le dimissioni del presidente.
Articolo 17 - Giunta esecutiva- La giunta esecutiva è composta di 4 (quattro) componenti; essa è formata dal presidente, dal vicepresidente, il segretario, il tesoriere.
- La giunta esecutiva si riunisce almeno quattro volte all'anno, stabilisce la sede operativa dell’associazione, provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari e dà pratica realizzazione operativa a tutte le iniziative ed a tutti i provvedimenti deliberati dal consiglio direttivo, così che sia possibile il raggiungimento degli scopi statutari dell’ACC; per fare ciò è anche autorizzata ad emanare regolamenti operativi. E’ possibile tenere le riunioni della Giunta esecutiva con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati.
- Nel suo operare la giunta esecutiva avrà cura di avvalersi delle "deleghe funzionali". Per le sue riunioni, convocate dal presidente, non sono necessarie specifiche formalità di convocazione; esse sono validamente costituite quando intervengono almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto espresso dal presidente.
- Alle riunioni della giunta esecutiva può partecipare il presidente del collegio dei revisori, sen2a diritto di voto.
- Il componente di giunta che non intervenga alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.
- La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo, appositamente convocato.
Articolo 18 - Presidente
- Il presidente è nominato dall’assemblea nazionale degli iscritti con diritto di voto in assemblea.
- Convoca e presiede di diritto l'assemblea na2ionale, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva.
- Rappresenta a tutti gli effetti ed in qualunque sede anche giudiziaria, avendone la specifica rappresentanza, l’ACC ed ha la firma legale.
- Organizza l'attività del consiglio direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni sia del consiglio direttivo sia della giunta esecutiva ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai componenti gli organi sociali e dal presente statuto.
- Può nominare legali e procuratori alle liti.
- Vigila e presiede a tutte le attività dell’ACC In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono a pieno titolo esercitate dal vicepresidente.
- Tiene rapporti a livello nazionale ed internazionale con tutte le autorità pubbliche, con gli organismi sindacali e istituzionali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, con le altre organizzazioni e con la stampa.
- Cura le pubbliche relazioni a livello nazionale.
- Il voto del Presidente in caso di parità vale doppio.
Articolo 19 - Vicepresidente
- Il vice presidente è nominato dal consiglio direttivo fra i propri componenti, con il consenso della maggioranza assoluta degli stessi; esso sostituisce nell'esercizio delle sue attribuzioni, il presidente in caso di sua assenza od indisponibilità, a tal fine l'intervento del Vice presidente farà fede "ex se" dell’assenza o dell'indisponibilità del presidente in carica.
- Il segretario è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti con il consenso della maggioranza assoluta degli stessi.
- Egli tiene I elenco nazionale degli iscritti in base a quanto comunicato, con periodicità almeno annuale, dalle strutture locali, ed organizza l'attività di Giunta.
- Invia le convocazioni di tutti gli organismi associativi e ne redige i verbali delle riunioni; dirige i servizi e gli uffici dell’Associazione.
Articolo 21 - Tesoriere
- Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti, con il consenso della maggioranza assoluta degli stessi. Egli:
- cura la gestione economica e finanziaria dell'ACC in conformità alle deliberazioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva;
- firma gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- riscuote le quote degli iscritti.
- predispone le bozze dei rendiconti annuali contabili e di quelli preventivi da sottoporre per l’approvazione al consiglio direttivo;
- redige, nei casi previsti, i documenti di obbligo sotto il profilo giuridico e tributario da sottoporre al presidente per la sottoscrizione e ne cura la presentazione, ove richiesto;
- è abilitato ad intrattenere rapporti con istituti di credito, senza scoperture, a meno di diversa delibera assunta dal consiglio direttivo con la presenza e con il consenso della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
- Il collegio dei probiviri, se nominato, è composto da tre membri che eleggono al loro interno il proprio presidente e durano in carica quattro anni. E’ nominato dal Comitato Direttivo fra quegli iscritti.
- Il collegio è domiciliato presso il suo presidente pro tempore.
- La carica è incompatibile con quella di componente di qualunque altro organismo.
- Il collegio dei probiviri decide sulla disciplina e le controversie interne all’associazione nonché sulla interpretazione del presente statuto.
- I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle attività dell'assemblea.
- In caso di cessazione di uno dei probiviri, provvede alla sua sostituzione il consiglio direttivo.
- Il collegio dei probiviri vigila sull’osservanza dello statuto ed adempie agli altri compiti previsti dal presente statuto; dirime gli eventuali casi di incompatibilità.
- Si esprime "pro bono pacis" sia su tutte le controversie che insorgono all’interno della associa2ione;
- La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti. Il collegio si riunisce per iniziativa del suo presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti e mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedire per telefax, posta elettronica o raccomandata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
- Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti in carica.
- Il collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in caso di parità, la decisione viene rinviata ad una nuova riunione che dovrà svolgersi in forma totalitaria.
- Il componente del collegio che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o a cinque riunioni, anche non consecutive, in un anno, decade dalla carica.
- Il collegio dei revisori è composto da tre membri, che eleggono al loro interno il proprio presidente e durano in carica per quattro anni.
- E’ nominato, se ritenuto, dal Consiglio Direttivo.
- Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa dell’ACC, di esaminare i rendiconti, di controllarne l'esattezza e la regolarità e di controfirmare il solo rendiconto consuntivo redigendo sullo stesso la relazione per l'assemblea nazionale.
- I revisori devono intervenire all’assemblea.
Articolo 24 – Assistente Ecclesiastico Nazionale
L’associazione ha un Assistente Ecclesiastico Nazionale nominato da………
L’Assistente Ecclesiastico Nazionale:
- Rappresenta l’Autorità ecclesiastica in seno all’associazione;
- Anima e sostiene la comunione ed il servizio ecclesiale dell’associazione ed è il garante della fedeltà al Magistero della Chiesa;
- Offre all’associazione ed ai consulenti spirituali territoriali le indicazioni per il cammino spirituale e per l’attività pastorale degli associati, promuovendo al riguardo le opportune iniziative;
- Programma le riunioni dei consulenti spirituali territoriali per trattare i problemi riguardanti il loro ufficio.
Capo Il
Delle strutture locali
Articolo 25 - Delegazioni
- Nell'ambito di una stessa regione possono essere costituite una o più delegazioni periferiche dell'ACC con riferimento alle singole circoscrizioni territoriali degli Ordini.
- Per poter procedere alla costituzione di una struttura locale occorre:
- ottenere la preventiva adesione di almeno 5 Dottori commercialisti ed Esperti contabili (compresi i tirocinanti) iscritti allo stesso Ordine ed, in casi eccezionali e tenendo conto del limitato numero di iscritti agli Ordini, il consiglio direttivo nazionale può autorizzare la preventiva adesione con un numero di iscritti inferiore da deliberare caso per caso;
- aver ottenuto il preventivo accreditamento scritto da parte del consiglio direttivo nazionale dell'ACC;
- condividere pienamente lo statuto A ed il codice etico di ACC ed in modo specifico l'oggetto, le condizioni per essere socio, nonché le direttive dell'associazione nazionale.
- Le strutture locali assumono la denominazione "ACC delegazione locale deve essere operativa ed attiva nel perseguimento degli scopi prefissati ed, in relazione alle direttive comunicate deve uniformarsi ai dettati del consiglio direttivo nazionale.
- Le delegazioni non hanno autonomia giuridica, non possono assumere obbligazioni per conto di ACC e sono tenute a seguire le indicazioni del Consiglio direttivo su qualsiasi iniziativa territoriale.
Articolo 26 - Domanda di costituzione di delegazione e qualifica di associato ed obblighi
- Possono associarsi all’ACC, tramite le delegazioni circoscrizionali, tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che esercitano effettivamente la libera professione, nonché i praticanti tirocinanti, purché iscritti presso gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- Per l’ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta attraverso lo specifico modulo.
- L’iscrizione impegna l'associato all’osservanza, a tutti gli effetti, del codice etico e del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, entro il trenta novembre di ciascun anno, a mezzo telefax, posta elettronica o lettera raccomandata inviata al segretario della struttura circoscrizionale di appartenenza.
- L’associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale.
In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell’associato nei confronti dell’ACC salvo il pagamento del contributo associativo per l’anno in corso.
- La quota o contribuzione associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
- La ammissione viene confermata con giudizio insindacabile del Comitato esecutivo.
Articolo 27 - Qualifica di associato
- La qualifica di associato si perde:
- per dimissioni;
- per morosità;
- per decadenza e, cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l'interessato.
- La delibera di esclusione viene assunta dal consiglio direttivo e comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r. o tramite pec.
- Per qualsiasi controversia inerente la applicazione del presente statuto e nei rapporti fra associati, oltre che con e fra i componenti del consiglio Direttivo foro competente è quello di Milano.
Capo III
Delle norme finali
Articolo 29 - Norme di rinvio
- Per il funzionamento dell’ACC, ivi compreso il funzionamento degli organi, si rinvia, se non disposto diversamente dallo statuto alle norme di legge vigenti.